Vademecum Dell Infermiere Pdf 18
L'Agenzia delle Entrate per contenere maggiormente il rischio di diffusione del contagio ha introdotto, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, procedure semplificate per richiedere, anche tramite e-mail o Pec, alcuni servizi che normalmente vengono erogati presso gli sportelli degli uffici Territoriali.
Vademecum Dell Infermiere Pdf 18
Sono state introdotte alcune importanti agevolazioni per sostenere gli operatori colpiti dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica del Covid-19. Di seguito le principali misure agevolative adottate
L'Agenzia sintetizza e spiega le disposizioni contenute nel decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 che ha introdotto ulteriori misure urgenti in materia di salute, sostegno ai lavoratori e alle famiglie, agevolazioni alle imprese (fondo perduto alle aziende), potenziamento delle detrazioni (ecobonus, credito d'imposta per gli investimenti, ecc.), sospensioni e proroghe degli adempimenti. La presentazione ha scopo puramente esemplificativo e potrà essere oggetto di modifiche e adeguamento dei contenuti.
L'Agenzia, con la circolare n. 11, fornisce ulteriori chiarimenti ai quesiti pervenuti da associazioni di categoria e professionisti relativi all'applicazione delle disposizioni fiscali previste dai decreti legge n. 18 del 17 marzo 2020 e n. 23 dell'8 aprile 2020.
L'Agenzia illustra le disposizioni contenute nel decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020: apre una nuova finestra che ha previsto misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, interventi in materia di salute e lavoro e proroga di termini amministrativi e processuali.
L'Agenzia illustra le misure fiscali contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020: apre una nuova finestra che ha previsto interventi a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza Coronavirus sull'economia.
L'Agenzia risponde ai quesiti posti da associazioni e professionisti e contribuenti. I chiarimenti affrontano diverse tematiche: dalle proroghe alle sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti; dalle misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori alla sospensione delle attività degli enti impositori; dai versamenti relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione alle deducibilità delle erogazioni liberali.
Le indicazioni operative , dopo la sospensione dei termini, sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale, sulle rettifiche in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento e sulla procedura di accordo preventivo connessa all'utilizzo di determinati beni immateriali (c.d. patent box).
Precisazioni e chiarimenti sulla sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.
Sessione straordinaria aprile: dal 19 al 22 aprile 2022 (1 appello aperto agli studenti che abbiano la frequenza dell'insegnamento nel I semestre a.a. 2021-22 o a.a. precedenti; ultimo appello a.a. 2020-2021)
Per i minori presenti in regione verranno individuate le scuole in cui inserire i bambini e ragazzi fino a 18 anni, il più possibile in prossimità della residenza temporanea. La frequenza nelle scuole è subordinata agli obblighi normativi in ambito sanitario. Le scuole potranno poi attivare il supporto psicologico e quello linguistico.
c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità , nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all' art.1 dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, l'effettività del loro contenuto essenziale e la continuità , per gli aspetti contemplati nella lett. d), comma 2 dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n.146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l' esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:
g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;
2. In sede di contrattazione decentrata a livello nazionale di Ministero, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, saranno individuati i criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui al precedente comma 1. Successivamente, in sede di contrattazione decentrata a livello provinciale, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell' accordo a livello di Ministero, saranno individuati i contingenti per ciascuna tipologia di istituto scolastico presente nella Provincia. Gli accordi decentrati di cui al presente comma hanno validità quadriennale; nelle more della loro definizione restano in vigore le norme derivanti dai precedenti accordi nella stessa materia.
3. I Capi d'Istituto, in occasione di ogni sciopero, inviteranno con comunicazione di servizio coloro che intendono aderire allo sciopero di darne tempestiva comunicazione. La comunicazione ha carattere volontario; la dichiarazione di adesione allo sciopero non è successivamente revocabile. In base a tale comunicazione i capi d'istituto valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e la conseguente possibile organizzazione di forme sostitutive di erogazione del servizio. Essi sono in ogni caso tenuti a comunicare alle famiglie, almeno 5 giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico, ivi compresa l'eventuale sospensione dell'attività didattica, e sono autorizzati a disporre la presenza a scuola all'orario di inizio delle lezioni di tutto il personale docente non scioperante in servizio quel giorno, in modo da organizzare il servizio scolastico nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo insegnante.
4. I Capi d'istituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di cui al precedente 1 comma.
Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
I capi d'istituto e gli organi dell' Amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione.
1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 15 e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve. Il preavviso non può essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero che interessino più comparti. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro; la PROCLAMAZIONE DI SCIOPERI RELATIVI A VERTENZE proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato agli Studi di appartenenza. In caso di sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le modalità e l'eventuale revoca dell'azione di sciopero. Le Amministrazioni predette si assicurano che gli organi di informazione garantiscano all'utenza una informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi.
b) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa, nonchè alle prestazioni indispensabili indicate nell'articolo 2 si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATA. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;